Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in genere: parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione personale dei coniugi ed il divorzio.
Norma di riferimento è legge 19 maggio 1975, n. 151 (“Riforma del diritto di famiglia”), che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l’istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli. Il coniuge superstite nella successione ereditaria diventa erede, mentre prima, legalmente, non ereditava nulla.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche:
la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001;
nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987);
con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l’accordo del 1984 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario;
la legge 40/2004 regolamentò la procreazione medicalmente assistita;
la legge 54/2006, la cosiddetta legge sull’affidamento condiviso rivoluziona l’assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.
Da ultimo il D.lgs. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/14 ha introdotto lo strumento rivoluzionario della CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, attraverso la quale le parti possono addivenire ad una separazione, ad un divorzio, oppure a delle modifiche delle precedenti condizioni di separazione e divorzio, senza dover ricorrere al Tribunale competente, ma semplicemente, affidandosi al proprio avvocato.
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