IL DECRETO INGIUNTIVO
Nel caso in cui una persona vanti un credito (creditore) nei confronti di un’altra persona (debitore), può azionare per il recupero coattivo della somma gli artt. 633 e ss. del Codice di Procedura Civile, che disciplinano l’emissione del Decreto Ingiuntivo.
L’emissione del decreto ingiuntivo costituisce, infatti, il primo tassello che permette al creditore di poter pervenire al recupero della somma a lui dovuta.
I requisiti per l’ammissibilità del Decreto sono essenzialmente due:
1) Il ricorrente deve poter vantare un diritto di credito fungibile, esigibile e costituente una somma ed il credito deve essere certo e determinato;
2) Nel ricorso deve essere prodotta prova certa e scritta (es. in precedenza una fattura regolare sotto il profilo amministrativo e fiscale era considerata documento valido per la richiesta di un decreto ingiuntivo, oggi si richiede un estratto notarile delle scritture contabili).
Se la richiesta di emissione del Decreto Ingiuntivo viene accolta, il creditore dispone di sessanta giorni di tempo per notificare il Decreto, a pena di inefficacia, mentre il debitore dispone di quaranta giorni dalla notifica del Decreto per poter adempiere l’obbligazione contenuta nell’atto o, eventualmente, per poter proporre opposizione al Decreto.
Nel caso in cui il debitore non adempie l’obbligazione contenuta nel Decreto oppure non si oppone nei termini di legge, il Decreto diventerà titolo esecutivo, idoneo pertanto per richiedere una esecuzione forzata
IL TITOLO ESECUTIVO
Il Titolo Esecutivo è il documento che consente di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, persona fisica o giuridica.
I Titoli Esecutivi possono essere giudiziali o stragiudiziali:
Giudiziali sono la sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice, l’ordinanza di convalida di sfratto e altri.
Stragiudiziali sono i titoli esecutivi che possono formarsi fuori dal processo e più precisamente la cambiale e gli altri titoli di credito (assegno bancario o circolare), l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo.
Alcuni titoli sopra citati, ad esclusione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, consentono di promuovere l’azione esecutiva solo se muniti della formula esecutiva.
L’ESPROPRIAZIONE FORZATA
Come anzidetto, con il titolo esecutivo il creditore, al fine di poter soddisfare il credito vantato, può dare inizio all’espropriazione forzata, che consiste in un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro mediante la vendita.
IL PIGNORAMENTO
Qualora il Titolo Esecutivo ed il Precetto vengano notificati al debitore e costui non si attivi per soddisfare le esigenze del creditore, avrà inizio l’espropriazione forzata con il pignoramento, che produrrà un assoggettamento specifico dei beni del debitore, per i quali si renderanno inefficaci eventuali atti di alienazione e/o disposizione.
Oggetto del Pignoramento possono essere beni mobili (es. il mobilio all’interno di un’abitazione), immobili (es. terreni, case esclusa la prima casa adibita ad abitazione principale) o crediti, anche in possesso di terzi (es. pignoramento del quinto dello stipendio del debitore).
Con il Decreto Legge n° 132/2014 (Riforma della Giustizia Civile) sono stati modificati alcuni articoli del Codice di Procedura Civile riguardanti il Pignoramento presso terzi.
ASTA GIUDIZIARIA
L’ultimo atto del procedimento esecutivo è costituito dall’ asta giudiziaria attraverso la quale viene disposta la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà del debitore esecutato, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
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